L’incapienza del reddito dell’impresa rispetto a super e iper ammortamento non comporta la perdita del beneficio, ma solamente il suo rinvio temporale.

Le società che risultano incapienti rispetto agli incentivi per gli investimenti genereranno così una perdita fiscale che potrà essere riportata a nuovo e compensata con futuri redditi nei limiti temporali o quantitativi previsti, rispettivamente, per i soggetti Irpef e per le società di capitali.

Le imprese che chiudono l’esercizio in perdita fiscale o con un reddito inferiore alla deduzione maggiorata, non riescono immediatamente a fruire della agevolazione la quale non genera un immediato risparmio fiscale.

Il super-ammortamento (e ancor più l’iper-ammortamento) si traducono cioè in una maggior perdita fiscale che, per le imprese in contabilità ordinaria, può essere riportata a nuovo.

In questo modo, l’incentivo viene rinviato sotto forma di perdita o di maggior perdita compensabile.

L’effettiva fruizione del super-ammortamento per gli incapienti è dunque condizionata, dai vincoli previsti per la compensazione delle perdite.

Per le imprese Irpef (ditte individuali e società di persone) la perdita, compresa quella generata dal super o iper-ammortamento, può essere utilizzata entro il quinquennio successivo senza alcun limite di importo. Per le società di capitali, non si ha un limite temporale, ma il recupero non può superare l’80% del reddito di ciascun esercizio.

Resta senza limiti temporali o di importi, la compensazione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di vita dell’impresa.

La situazione di incapienza, causata dalla carenza di utili rispetto agli investimenti realizzati, non può quindi essere evitata rallentando lo stanziamento delle quote di ammortamento, visto che la misura si calcola sempre alle quote massime dei coefficienti tabellari.

Lo stesso per i leasing: la super deduzione si spalma sulla metà del periodo di ammortamento a prescindere dalla durata effettiva del contratto che può essere anche più lunga.

Altra soluzione, per le imprese che operano nei gruppi, si può invece attivare tramite il consolidato fiscale. La quota di super o iper ammortamento non assorbita (perdita fiscale) viene trasferita al gruppo e compensata immediatamente con redditi di altre società.