La misura agevolativa che consente l’iper ammortamento per le aziende che investono in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0” vede ampliarsi il perimetro di applicazione per espressa previsione dell’Amministrazione Finanziaria la quale con Risoluzione n. 152/E del 15/12/2017  ha ammesso al beneficio, come elementi costitutivi dell’investimento agevolato:

  •  le piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale (come la realizzazione del basamento per l’ancoraggio del bene oggetto di agevolazione). Tali opere concorrono ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper ammortamento in quanto oneri accessori di diretta imputazione secondo il dettato dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. Per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16. Viene per contro confermato come restino invece escluse dall’ambito di applicazione dell’agevolazione i fabbricati e le costruzioni.
  • le attrezzature e gli accessori che costituiscono dotazione ordinaria ed indispensabile del bene. In particolare si ritiene che gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina, oggetto di investimento agevolabile (in quanto bene elencato nell’allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016), è destinata a svolgere nell’ambito del  processo produttivo, possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale e che i medesimi risultino assolutamente necessari al funzionamento dello stesso. Al verificarsi di questo duplice presupposto l’iper ammortamento potrà estendersi anche al costo di tali attrezzature e accessori. Per ragioni di semplificazione e di certezza l’Amministrazione Finanziaria  ha ritenuto tuttavia opportuno individuare, in via amministrativa, un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell’allegato A costituiscono “normale dotazione” del bene medesimo. A tal fine, il Ministero dello Sviluppo economico ha fissato tale limite forfetario in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell’iper ammortamento. Nel limite di tale importo, quindi, si può presumere che le dotazioni possano essere considerate accessorie, sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati. Resta ferma la facoltà per l’impresa di applicare l’iper ammortamento sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l’importo che eccede il predetto limite del 5%. Tuttavia, in questo caso sarà onere del contribuente dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.