Innovazione Tecnologica
Il legislatore, al fine di stimolare l’innovazione ed accrescere l’attività di ricerca e sviluppo per le imprese ha dal 2013 con il D.L. 145/2013 art. 3 introdotto un credito d’imposta correlato alle spese sostenute per ricerca e sviluppo.
L’agevolazione è un credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
Agevola tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e più specificatamente:
- i costi per personale altamente qualificato e tecnico,
- i contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative,
- le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio,
- le competenze tecniche e privative industriali.
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020 ed il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali e gli incentivi agli investimenti.
Si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e si accede automaticamente in fase di redazione di bilancio indicando le spese di R&D nel modello Unico che vanno comunque supportate da documentazione contabile certificata.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017 ed ulteriori chiarimenti
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 – “Interventi urgenti”
Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((…)), per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) (GU n.300 del 23-12-2013 )
Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 – “Interventi urgenti”
Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull’art.3 del DL 145/2013
Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull’art.3 del DL 145/2013
Questa agevolazione è indirizzata a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano; alle imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo; alle imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero ad esclusione solo dei soggetti con redditi da lavoro autonomo,i soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate al proseguimento dell’attività e gli enti non commerciali.
La misura non richiede nessuna istanza preventiva, il credito, riportato nel quadro RU del modello Unico, è compensabile a decorrere dal periodo successivo a quello di effettuazione dei costi direttamente in F24, mentre il credito pari a un massimo di 5.000,00 Euro e corrispondente alle spese di certificazione contabile è utilizzabile in compensazione dal giorno successivo all data di ultimazione della certificazione stessa.
Il credito è cumulabile con altre misure agevolative quali:
- superammortamento e iperammortamento (Industria 4.0);
- nuova Sabatini;
- Patent Box;
- incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE);
- incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative;
- Fondo Centrale di Garanzia.
Sono agevolabili gli investimenti in R&D quali la ricerca fondamentale, ovvero i lavori sperimentali o teorici atti a acquisire nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali.
Al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi sono agevolabili la ricerca pianificate, le indagini critiche meglio identificate come ricerca industriale.
Viene agevolata anche lo sviluppo sperimentale che consiste nell’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità scientifiche, tecnologiche e commerciali atti a produrre progetti, prodotti, processi o servizi nuovi o modificarli per migliorarli o efficentarli.
Si comprende anche nell’agevolazione gli studi di fattibilità non destinati ad uso commerciale e realizzazione di prototipi, progetti pilota tecnologici o commerciali solo nel caso che il costo sia così elevato da non giustificarne un uso solo dimostrativo.
Le spese ammissibili ai fini dell’agevolazioni sono le seguenti:
- il costo sostenuto del personale impiegato nelle attività di R&D comprendente tutte le componenti del costo del lavoro sostenute dall’impresa quali retribuzione lorda, contributi, TFR e premi di produzione:
- a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017 viene a meno la distinzione tra “personale altamente qualificato” e non;
- che abbia un rapporto con l’impresa quale:
- dipendente fatta esclusione dell’attività amministrative, contabili, commerciali;
- collaborazione anche da lavoro autonomo, ma che svolga l’attività di R&D presso il committente;
- amministratore non dipendente per le attività svolte in ricerca e sviluppo;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
- università;
- enti di ricerca o equiparati;
- altre imprese, ad esempio Start up innovative, che non abbiano rapporti di controllo con l’impresa;
- professionisti che effettuano l’attività di R&D in totale autonomia di mezzi ed organizzazione;
- quote d’ammortamento di strumenti ed attrezzature di laboratorio nei limiti dell’applicazione dei coefficienti di ammortamento fiscale, per l’effettivo impiego in attività di R&D e con un costo unitario superiore ai 2.000,00 Euro;
- locazione finanziarie e non finanziaria;
- competenze tecniche e privative industriali:
- acquisto di beni immateriali già esistenti sul mercato quali:
- brevetti;
- know –how attraverso licenze e contratti che tutelino informazioni tecniche riservate;
- software coperti da copyright;
- invenzioni industriali;
- modelli di utilità oggetto di brevettazione;
- acquisto di beni immateriali già esistenti sul mercato quali:
Ai fini dell’agevolazione non si considerano attività di R&D le modifiche ordinarie o periodiche che si effettuano sia sui prodotti che sui processi anche se migliorativi dell’esistente.
Non sono ammessi all’agevolazione i marchi i disegni e i modelli oggetto di registrazione.
L’agevolazione è un credito d’imposta stabilito al 50% delle spese sostenute in R&D in eccedenza alla media delle spese medesime realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti al 31-12-2015.
Il requisito d’accesso al beneficio è il sostenimento di una spesa minima pari a 30.000,00 Euro.
L’agevolazione può essere usufruita per un massimo di 20.000.000,00 di euro, ed il credito da riportare sul modello Unico può essere utilizzato in compensazione sugli F24 ed il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP).
Particolarmente interessante il fatto che la compensazione del credito d’imposta potrà essere fatta valere superando il limite di 700.00,00 Euro per la compensazione di imposte di diversa natura e il limite di 250.000,00 Euro previsto per i crediti d’imposta riportati nel quadro RU.
Le imprese prive di revisore legale o collegio sindacale potranno concorrere all’agevolazione per le spese di certificazione per un massimo di 5.000,00 Euro.
La misura non richiede nessuna istanza preventiva, ed il credito, riportato nel quadro RU del modello Unico, è compensabile a decorrere dal periodo successivo a quello di effettuazione dei costi direttamente in F24.
La documentazione da allegare al bilancio che attesta i costi sostenuti deve essere certificata da una revisione legale, o attraverso il collegio sindacale o da un revisore legale entro la data di approvazione del bilancio.
La documentazione deve contenere:
- progetto di ricerca con la relativa descrizione delle attività svolte;
- il personale (dipendente o in rapporto di collaborazione) utilizzato e certificato dai fogli presenza nominativi che evidenziano le ore impiegate in R&D firmati dal legale rappresentante e dal revisore che certifica;
- l’indicazione degli strumenti ed attrezzature con evidenza del periodo d’utilizo per R&D;
- contratti di ricerca completi di relazione dettagliata delle attività di R&D;
- prospetti che certificano l’attività di R&D nei periodi precedenti di imposta utili per la base di calcolo incrementale.
Media triennale (2012-2014) spese agevolabili |
Spese in R&D | Spesa Incrementale | Beneficio | |
Spese agevolabili al 50% | 100.000,00 | 240.000,00 | 90.000,00 | 50% della spesa incrementale |
Spese agevolabili al 25% | 50.000,00 | |||
Totale | 150.000,00 | 240.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 |
La nostra società analizza l’attività di R&D svolta suddividendola nei periodi 2012-2014 per il criterio della spesa incrementale.
Redige l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta precedente che verranno utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale.
Organizza la documentazione di accertamento delle ore impiegate dal personale interno, amministratori o collaboratori, nei progetti di ricerca e dell’impiego degli strumenti ed apparecchiature per il periodo d’utilizzo nell’ambito della R&D.
Valuta i contratti di ricerca stipulati e ne verifica la documentazione e le relazioni a corredo.
Valorizza i costi agevolabili secondo la normativa vigente.
Calcola il beneficio fiscale.
Certifica la attraverso i suoi revisori legali dei conti, la documentazione contabile a corredo.
Monitoriamo nel tempo la procedura di rilevazione dei costi di R&D mantenendo aggiornato e fruibile per gli esercizi successivi l’impianto operativo di rilevazione e le sue certificazioni.