Iperammortamento – Piano Nazionale Industria 4.0

Il Piano Nazionale Industria 4.0 nasce nel contesto della cosiddetta «Quarta Rivoluzione Industriale», un fenomeno che vede la creazione di fabbriche intelligenti caratterizzate da una crescente integrazione di “sistemi cyber-fisici”, macchine intelligenti e connesse a Internet.

Alcune delle tecnologie utilizzate sono:

  • Advanced manufacturing solution: sistemi avanzati di produzione (es.robotica avanzata)
  • Additive manufacturing: sistemi di produzione additiva che aumentano l’efficienza dell’uso dei materiali
  • Augmented reality: sistemi di visione con realtà aumentata per guidare gli operatori nello svolgimento delle attività
  • Simulation: simulazione tra macchine interconnesse per l’ottimizzazione dei processi
  • Industrial internet: comunicazione tra elementi della produzione, non solo all’interno dell’azienda, ma anche all’esterno grazie all’utilizzo di internet
  • Cloud: implementazione di tutte le tecnologie cloud come lo storage online delle informazioni, l’uso del cloud computing, e di servizi esterni di analisi dati, ecc
  • Cyber-security: l’aumento delle interconnessioni interne ed esterne aprono la porta a tutta la tematica della sicurezza delle informazioni e dei sistemi
  • Big Data Analytics: tecniche di gestione di grandissime quantità di dati attraverso sistemi aperti che permettono previsioni o predizioni

Tra le varie misure del Governo per incentivare gli investimenti in nuove tecnologie quello che riguarda principalmente i produttori di macchine è l’Iperammortamento.

L’Iperammortamento prevede che

“Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4 . 0 », per gli investimenti ( … ) in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge , il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni  di  euro;  nella  misura  del 100 per  cento  per  gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro  e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Invece per i beni immateriali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 40 per cento.”

I beni agevolabili sono elencati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (“Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”) e sono raggruppabili in tre categorie:

1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;

3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Si ricorda inoltre che con la Circolare 1 marzo 2019 n. 48160 – Applicazione dell’iper ammortamento al settore sanitario – sono stati forniti i chiarimenti in materia di applicazione della disciplina dell’iper ammortamento al settore sanitario attraverso una ricognizione, non esaustiva, delle apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di “sanità 4.0”

In sintesi, le tipologie di beni, materiali e immateriali, prese in esame dalla circolare sono:

  • Apparecchiature per la diagnostica per immagini
  • Apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia
  • Robot
  • Sistemi automatizzati da laboratorio
  • Software per la gestione della c.d. “cartella clinica elettronica”

Con la pubblicazione di questo nuovo documento di prassi, viene dunque confermata la possibilità di accedere all’agevolazione per le imprese operanti nel settore sanitario.

Benefici Industria 4.0

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017

Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 –

Proroga, con modificazioni, della disciplina del

 c.d. “super ammortamento” e introduzione

 del c.d. “iper ammortamento”

https://www.camera.it/temiap/allegati/2017/03/31/OCD177-2828.pdf

Articolo 1, commi da 8 a 13,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per

l’anno finanziario 2017 e bilancio

pluriennale per il triennio 2017-2019.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg

Articolo 1, commi da 60 a 63,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per

l’anno finanziario 2019 e bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg

Applicazione dell’iper ammortamento al settore sanitario

Circolare che fornisce chiarimenti in materia

 di applicazione della disciplina dell’iper ammortamento al settore sanitario.

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-Sanita-DEFINITIVA.pdf

Sono beneficiari di questa agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

È una agevolazione  automatica che si perfeziona in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione

Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2019 e la consegna del bene avviene entro il 31 dicembre 2020.

Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è obbligatorio una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestazione di conformità da parte di un Ente certificatore accreditato secondo le norme di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021 attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017.

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» Compresi nell’allegato (A) ovvero:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti che devono:
    • rientrare nell’elenco chiuso (allegato A);
    • soddisfare le 5 caratteristiche: controllo (CNC o PLC), interconnessione, integrazione, interfaccia uomo/macchina;
    • essere dotati di almeno due su tre caratteristiche tipiche dei sistemi cyberfisici;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (individuati dalla legge);
  • dispositivi per l’integrazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro (individuati dalla legge);

I beni devono essere nuovi oppure soggetti ad interventi di revamping, ovviamentel’agevolazione si applica per i soli costi di acquisto dei componenti e della messa in opera del revamping.

E più precisamente devono avere queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

La macchina deve avere inoltre almeno 2 caratteristiche tra queste 3:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» compresi nell’allegato (B) ovvero:

  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
  • etc.
[/fusion_toggle]

Il beneficio fiscale dell’iperammortamento si perfeziona al momento della interconnessione.

L’ entità delle maggiorazioni  all’iper ammortamento produce un risparmio d’imposta, come illustrato nelle tabelle seguenti, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento tipo secondo le fasce evidenziate dalla normativa aggiornata con la legge di bilancio 2019 effettuato da un soggetto Ires per l’acquisto di un bene che fruisce del iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento ordinario

Investimenti entro 2.5 ML di Euro

Ammortamento ordinario Iper ammortamento (maggiorazione 170%)
Importo deducibile ai fini IRES 1.000.000 2.700.000
Risparmio d’imposta (24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 240.000 648.000
Costo netto dell’investimento (1.000.000 – risparmio d’imposta) 760.000 352.000
Maggior risparmio sul costo netto dell’investimento

40,80%
(760.000 – 352.000) /1.000.000

Investimenti compresi tra i 2.5 ML e i 10 ML di Euro
Ammortamento ordinario Iper ammortamento (maggiorazione 100%)
Importo deducibile ai fini IRES 5.000.000 10.000.000
Risparmio d’imposta (24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 1.200.000 2.400.000
Costo netto dell’investimento (5.000.000 – risparmio d’imposta) 3.800.000 2.600.000
Maggior risparmio sul costo netto dell’investimento

24%
(3.800.000 – 2.600.000) /5.000.000

Investimenti compresi tra i 10 ML e i 20 ML di Euro
Ammortamento ordinario Iper ammortamento (maggiorazione 50%)
Importo deducibile ai fini IRES 15.000.000 22.500.000
Risparmio d’imposta (24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 3.600.000 5.400.000
Costo netto dell’investimento (5.000.000 – risparmio d’imposta) 11.400.000 9.600.000
Maggior risparmio sul costo netto dell’investimento

12%
(11.400.000 – 9.600.000) /15.000.000

In ambito Industria 4.0 operiamo con questa modalità:

  • Analizziamo dello stato dell’arte.
  • Effettuiamo una raccolta documentale con verifica delle caratteristiche dei beni oggetto dell’agevolazione.
  • Redigiamo di un assessment condiviso con le strutture tecniche del cliente e dei suoi fornitori al fine di identificare il grado di integrazione con il sistema produttivo attraverso l’analisi dei flussi informativi.
  • Elaboriamo il capitolato operativo in accordo con il cliente.
  • Organizziamo la documentazione necessaria alla redazione dell’analisi tecnica
  • Redigiamo l’analisi tecnica con:
  1. descrizione tecnica del bene da iperammortizzare che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A, con indicazione del valore del bene iperammortizzato e dei suoi componenti e accessori;
  2. descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati;
  3. verifica dei prerequisiti di interconnessione;
  4. rappresentazione dei flussi di materiali e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina nel sistema produttivo dell’utilizzatore. Allo scopo, verranno utilizzate le più opportune metodologie di rappresentazione (ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc…);
  5. descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Compiliamo il piano di audit per il rilascio dell’attestazione di conformità con la raccolta e organizzazione documentale di:
    • Analisi tecnica
    • Documentazione economico – amministrativa del bene (offerta, ordine, bolla di consegna, ecc…)
    • Rapporti di collaudo, di validazione, relativi alla messa in opera ed interconnessione del bene
    • Realizzazione di un programma di prova oggetto di audit
  • Assistiamo l’azienda durante l’audit
  • Consegniamo l’attestazione di conformità, rilasciata ai fini della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Articolo 1 comma 11, e s.m.i., da Ente certificatore , in qualità di Organismo di Valutazione della Conformità accreditato secondo le norme di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021 che  accerta :
    • le caratteristiche tecniche del bene sono tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
    • la sussistenza delle caratteristiche definite nell’allegato A per i beni strumentali, sia per quanto riguarda quelle obbligatorie, sia per la presenza di almeno due tra le cinque addizionali ivi definite;
    • la presenza di interconnessione, a livello di flusso informativo ai sistemi di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura.

 

La nostra società ritiene che la perizia giurata o un attestato di certificazione preservi l’azienda da una responsabilità penale e la tuteli nell’ambito delle condotte incriminate del reato di ‘dichiarazione infedele’ di cui all’art. 4 del Dlgs. 10 marzo 2000 n. 74 Nel testo ‘novellato’ dal Dlgs. 24 Settembre 2015 n. 158”, oltre ad avvalorare e documentare la tesi che l’investimento aveva tutte le caratteristiche per accedere all’agevolazione fiscale.

[/fusion_accordion]

La nostra società ritiene che la perizia giurata o un attestato di certificazione preservi l’azienda da una responsabilità penale e la tuteli nell’ambito delle condotte incriminate del reato di ‘dichiarazione infedele’ di cui all’art. 4 del Dlgs. 10 marzo 2000 n. 74 Nel testo ‘novellato’ dal Dlgs. 24 Settembre 2015 n. 158”, oltre ad avvalorare e documentare la tesi che l’investimento aveva tutte le caratteristiche per accedere all’agevolazione fiscale.

    Scegliere l'argomento (richiesto)