Con il provvedimento del 30 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente definito modalità, modelli e tempistiche per accedere al credito d’imposta ZES Unica relativo agli investimenti 2026 (esteso anche al triennio 2026-2028).
La misura – prevista dall’art. 16 del D.L. 124/2023 e prorogata dalla Legge n. 199/2025 – conferma un fondo disponibile significativo e una procedura strutturata, destinata a sostenere nuovi investimenti produttivi nelle aree ammissibili.
La ZES Unica comprende le regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e si estende anche alle aree ammissibili dell’Abruzzo. A partire dal 2026, il perimetro della misura si amplia ulteriormente includendo anche Marche e Umbria, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Che cosa finanzia la ZES Unica 2026
Il credito d’imposta per il 2026 è riconosciuto per progetti di investimento iniziale realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Rientrano tra le spese agevolabili:
- macchinari, impianti e attrezzature nuove;
- terreni e immobili strumentali (nel limite congiunto del 50% dell’investimento agevolabile);
- beni acquisiti in leasing;
- IVA indetraibile, se strettamente riferita agli investimenti
Il progetto deve avere un valore minimo di 200.000 euro, con un tetto massimo di costi agevolabili pari a 100 milioni di euro per singolo progetto.
Intensità del credito
L’intensità del credito varia in base:
- alla regione di localizzazione;
- alla dimensione dell’impresa;
- alle regole previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.
Le percentuali vengono così dettagliate dall’Agenzia delle Entrate:

1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro;
3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta;
4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle “Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.
La misura opera nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER) e delle regole sul cumulo con altri aiuti.
Come funziona: due passaggi obbligatori
La ZES Unica 2026 si articola in un percorso chiaro ma rigoroso: prima una comunicazione preventiva, da trasmettere tra marzo e maggio, per dichiarare gli investimenti avviati o programmati, poi una comunicazione integrativa a gennaio 2027 per attestare quelli effettivamente realizzati. Il tutto accompagnato dalla certificazione di un revisore legale. Solo dopo il via libera dell’Agenzia delle Entrate il credito diventa utilizzabile, nel rispetto delle risorse disponibili e delle verifiche previste dalla normativa.
La ZES Unica 2026 non è solo un’agevolazione fiscale: è uno strumento concreto per abbattere il costo degli investimenti e rafforzare la competitività aziendale in modo strutturale.
La misura può incidere in maniera rilevante sul piano economico-finanziario di un progetto produttivo. Ma attenzione: la procedura è tecnica, scandita da finestre temporali ben precise.
Per questo motivo, chi sta programmando investimenti nel 2026 dovrebbe valutare fin da ora l’inquadramento in ZES, verificando requisiti, intensità applicabili e possibilità di cumulo con altre misure.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la cumulabilità del credito d’imposta ZES. La misura, infatti, può essere affiancata ad ulteriori agevolazioni, come la Nuova Sabatini, il Bando ISI INAIL o l’iper-ammortamento, purché si applichi correttamente il principio della nettizzazione del costo, ossia considerando ai fini del beneficio solo la quota di investimento non già coperta da altre agevolazioni. La somma complessiva degli aiuti non deve in alcun caso determinare il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo massimo consentiti dalle pertinenti discipline europee in materia di aiuti di Stato.
Analizzare tempestivamente il progetto significa trasformare un investimento ordinario in un investimento agevolato.
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